OrgoglioGobbo Radio Juve Web

JUVENTUS-GENOA, Primo match point...

« Older   Newer »
  Share  
Il Bandito
view post Posted on 17/2/2010, 16:46




Certo che preziosi che viene a fare la morale a Noi sulla correttezza, lealtà e stile è davvero ridicolo
 
Top
SASSARI BN
view post Posted on 17/2/2010, 20:48




CITAZIONE (Il Bandito @ 17/2/2010, 16:46)
Certo che preziosi che viene a fare la morale a Noi sulla correttezza, lealtà e stile è davvero ridicolo

Si è fatto beccare con le mani nel sacco, e poi fa la morale agli altri stò giocattolaio del cazzo!
 
Top
chrjvarese
view post Posted on 22/2/2010, 22:02




Juventus-Genoa Ammende a entrambe le società

17:30 del 22 febbraio

Gara Soc. JUVENTUS – Soc. GENOA del 14 febbraio 2010

Il Giudice Sportivo,

a scioglimento della riserva di cui al provvedimento del 16 febbraio 2010 (C.U. n. 205);

lette la relazione integrativa del Procuratore federale del 19 febbraio 2010 e le allegate note della Questura di Torino e dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive;

rilevato che sostenitori della Soc. Genoa, tra il 15° ed il 30° del primo tempo:
a)dal settore loro riservato, effettuavano un fitto lancio di petardi, nonché di pezzi di sedili divelti, nel contiguo settore denominato “Curva nord”, occupato dai sostenitori della squadra avversaria;
b)entrati nel settore denominato “Intercinta”, tentavano di abbattere i cancelli divisori con la “Curva nord”, scardinandone uno e non conseguendo l’intento per l’immediato intervento delle Forze dell’ordine;
c)in quest’ultimo contesto, colpivano con un artifizio pirotecnico (presumibilmente un “fumogeno”) un agente di Polizia, cagionandogli ustioni di II° e III° grado in zona toracica, giudicate guaribili in quaranta giorni;

rilevato altresì che sostenitori della Soc. Juventus, nelle medesime circostanze, facevano esplodere alcuni petardi, lanciandone altri nel settore occupato dalla tifoseria avversaria;
considerata la rilevanza disciplinare di tali comportamenti e valutata ai fini sanzionatori la sussistenza, per entrambe le Società, delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, n. 1, lettere a) e b) CGS, per avere svolto una idonea attività di prevenzione e di collaborazione con le forze di Polizia;

visto l’art. 14, nn. 1,2,e 5 CGS,

delibera

di infliggere alla Soc. Genoa la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 con diffida ed alla Soc. Juventus la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00.
L.T.


 
Top
122 replies since 8/2/2010, 21:38   1747 views
  Share